Ingrediente
CARAMEL
Nome / descrizione
Caramello
Funzione/i di questo ingrediente nei prodotti cosmetici
COLORANTE
Colora i prodotti cosmetici, la pelle, le unghie e/o i capelli
PROFUMO
Potenzia l’odore di un prodotto e/o profuma la pelle
Origine
vegetale
Presenza in altri prodotti
Colorante alimentare: E 150 a-d
Informazioni di base sull’uso nei cosmetici
Colorante marrone I coloranti assicurano un aspetto attraente del prodotto cosmetico e servono per l’abbellimento della pelle e dei capelli. I coloranti usati più spesso sono sintetici; sono disponibili solo poche sostanze naturali. Per i coloranti, i nomi INCI applicabili sono nella maggior parte dei casi i cosiddetti Numeri di indice del colore, i “Numeri CI”. Le fragranze o le miscele di fragranze sono spesso indicate nell'area cosmetica come “agenti profumanti” o “oli profumati” o “oli di profumo”. Sui prodotti cosmetici sono dichiarate con il nome INCI “PARFUM”. Si tratta di singole sostanze non diluite o di loro miscele che hanno origine da materie prime naturali o possono essere prodotte in modo (semi-)sintetico. Sono materiali di partenza per la produzione di profumo, eau de parfum, eau de toilette, acqua di colonia e altri prodotti cosmetici profumati. Il contenuto medio delle quantità di fragranze nel profumo è del 15-30%, nell’eau de parfum del 10-14%, nell’eau de toilette del 6-9%, nell’acqua di colonia del 3-5%, nonché nelle creme per la pelle, negli shampoo, negli spray deodoranti e per capelli circa del 0,2-1% e di circa 1-3% negli stick deodoranti. Gli oli profumati includono oli essenziali, resinoidi e assoluti. Le fonti sono, tra le altre, fiori, foglie e steli, frutti e bucce di frutta o radici delle piante; legni, erbe o erbe aromatiche, aghi, resine e balsami. Inoltre, sono usati solo composti isolati da prodotti naturali come aldeidi, chetoni, esteri, alcoli, ecc. (geraniolo, citronellale, citrale, eugenolo, mentolo), nonché profumi semi-sintetici (citronellolo, geranil acetato, ionone) e sintetici (ad es. alcol feniletilico e linalolo). I profumi di origine animale come muschio o ambra sono usati solo raramente.
Informazioni sull’uso sicuro
Ai sensi del Regolamento CE sui prodotti cosmetici [Regolamento (CE) n° 1223/2009], che si applica all’intero mercato UE, i coloranti sono definiti come sostanze che sono destinate esclusivamente o principalmente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo umano nella sua interezza o alcune parti di esso, mediante assorbimento o riflessione della luce fisica. L’Allegato IV del Regolamento definisce le sostanze che possono essere usate come coloranti nei prodotti cosmetici. In questo elenco positivo dei coloranti sono definite in parte le concentrazioni massime per l’uso di queste sostanze nei prodotti cosmetici, nonché le aree di applicazione consentite. I coloranti per capelli sono attualmente regolamentati in modo separato nella legislazione CE sui cosmetici. In futuro è previsto di includere anche loro nell’Allegato IV. I coloranti sono presi in esame prima della loro autorizzazione nell’Allegato IV in modo selettivo per la loro sicurezza tossicologica e sottoposti ad accurati test. I fabbricanti devono dimostrare la sicurezza per la salute attraverso approfonditi studi scientifici. Inoltre, i coloranti approvati sono rivalutati e di conseguenza l’elenco è aggiornato, in linea con nuove scoperte scientifiche e in caso di possibili eventi avversi emersi nel corso della sorveglianza del mercato.
Appartiene ai seguenti gruppi di sostanze
Regolamentare i cosmetici
Gli ingredienti cosmetici sono soggetti a regolamentazione. E’ importante tenere presente che agli ingredienti cosmetici possono essere applicate normative differenti al di fuori dell’UE.